
La Legge 219/2017 entra nelle disposizioni di Legge dell’art. 32 della Costituzione e VIETA qualsiasi atto medico che non possa prevedere un consenso/dissenso informato e libero. Per essere davvero LIBERO il consenso/dissenso deve pertanto essere esente da vizi, coercizioni, inganni, errori, pressione psicologica al fine di influenzare la volontà del paziente e la perdita di diritti (scuola, lavoro, sociale), come una violazione di Legge con sanzione amministrativa pecuniaria, NON possono essere accettati. L’unico atto medico che può essere coatto, e che non necessita di consenso/dissenso, è il TSO come fermo amministrativo per un palese reo che non si rende disponibile alle Forze dell’Ordine. Ma questa sedazione forzata è per tutelare la SICUREZZA PUBBLICA e non riguarda la salute nè del reo nè degli altri cittadini. Non esiste altra eccezione nel nostro ordinamento, neppure in emergenza o pandemia.
Dato che il sistema non può più togliere un diritto naturale ad un essere umano (nel mio corpo decido solo io), si sta muovendo per inquinare l’esercizio corretto del diritto, tramite il documentato RIFIUTO, dando indicazioni NON previste per Legge, quindi inventate. A parte che nel “mondo del dissenso” NESSUNO legge chiaramente o riporta correttamente l’art. 1 comma 5 della Legge 219/2017 ma si adoperano anche con consigli errati. Eppure è così chiaro e così potente da non permettere interpretazioni fantasiose, anzi andrebbe stampato e portato nel portafoglio come un santino.

Sul perchè abbiamo dato indicazioni, con le vaccinazioni pediatriche Lorenzin, di usare il MODULO DEL DISSENSO lo abbiamo spiegato QUI dove riprendiamo i punti più salienti: “Ferma restando la possibilita’ per il paziente di modificare la propria volonta’, l’accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico”. Perchè il rifiuto va annotato nella cartella clinica, la quale poi viene caricata nel FSE senza consenso del paziente per via della digitalizzazione della stessa? Perchè l’atto medico è inteso come CURA e non prevenzione, quindi il consenso che il dissenso si manifesta in determina condizioni (ricovero PS od ospedale, visita specialistica, intervento chirurgico), cioè dove prevista una cartella clinica dove vengono elencati i vari trattamenti/esami/interventi sul paziente. Però essendo previsto un consenso/dissenso su QUALSIASI ATTO MEDICO ci rientrano anche le vaccinazioni. Quindi perchè abbiamo dato indicazioni di MANIFESTARE IL DIRITTO AL RIFIUTO in forma scritta con il modulo del dissenso informato, come spiegato QUI? Perchè le vaccinazioni pediatriche sono PREVENTIVE e, con l’accesso aperto negli hub vaccinali e la somministrazione tramite il medico vaccinatore, siamo in assenza della cartella clinica del minore. Il dissenso informato in ambito medico è il diritto del paziente di rifiutare un trattamento sanitario, anche se vitale, dopo aver ricevuto un’adeguata informazione sui suoi benefici, rischi, alternative e sulle conseguenze del rifiuto. È il rovescio della medaglia del consenso informato e deve essere espresso in modo chiaro e consapevole dal paziente e documentato in forma scritta dal medico curante. Abbiamo deciso di usare il modulo già in possesso dalle ASL, il quale è personalizzabile, perchè sarebbe stato impossibile proporre la firma del medico su un documento non ufficiale e non riconosciuto. Il modulo del dissenso informato non solo documenta l’avvenuto colloquio per la fase di accertamento, ma diventa anche un vero e proprio manifesto di consapevolezza da parte dei genitori. In più nel FSE è prevista la voce 06 – DISSENSO DEFINITIVO, semplificando al massimo tutta la procedura. Questo perchè il DISSENSO INFORMATO diventa l’oggettivo impedimento all’obbligo di Legge Lorenzin e dovrebbe, per Legge, regolarizzare il minore sia a livello di scambio dati con le scuole, che per l’eventuale sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro”.
Per ciò quando uso la CARTELLA CLINICA per far apporre il diritto al rifiuto? Sicuramente con la Vit.K e gli ormoni monoclonali per RSV alla nascita del bambino. Con la richiesta di vaccinazione anti tetanica dal medico competente sui lavoratori. Con il ricovero ospedaliero od accesso al PS. Per i vaccini pediatrici se il medico vaccinatore è il pediatra del minore. QUANDO INVECE MANIFESTIAMO IL DIRITTO AL RIFIUTO TRAMITE IL MODULO DEL DISSENSO INFORMATO (personalizzabile e che può essere anche redatto in forma libera a mano)? SOLO IN ASSENZA DI CARTELLA CLINICA E, CIOE’, DAVANTI AD UN MEDICO VACCINATORE CHE NON E’ IL MEDICO CURANTE (PEDIATRA O MMG), il quale DEVE comunque recepire il consenso del paziente. E se c’è consenso esiste anche il dissenso perchè sono due facce della stessa medaglia. Il DISSENSO INFORMATO poi trova posto nel FSE alla voce 06 – DISSENSO DEFINITIVO.
Dal “mondo del dissenso” ne ho lette di ogni. La prima è di NON firmare il dissenso, quindi di sabotarvi da soli nell’esercizio del diritto, perchè non darebbe le corrette informazioni sui vaccini pediatrici (già per quello invece andrebbe fatto il dissenso). Non è che se trovate un medico che vi dà tutte le informazioni, allora procedete con le vaccinazioni. Avete già scelto, a prescindere da quello che vi verrà detto. In alcuni gruppi mescolano il consenso (assunzione di responsabilità del foglietto illustrativo) con il dissenso (manifesto del diritto al rifiuto). Infatti si consiglia di NON firmare il consenso, ma di NON firmare neppure il dissenso perchè non firmando nulla automaticamente non si acconsente (certo che non si firma il consenso ma il RIFIUTO va comunque espresso e recepito in maniera documentale). Oltretutto con la paura di essere segnalati agli assistenti sociali oppure di essere colpevoli e sanzionabili. Alcuni gruppi sono ancora più fantasiosi perchè fanno richieste fuori ogni logica tipo manifestare l’OMISSIONE (=accettare l’obbligo vaccinale come conforme ma decidere consapevolmente di violare la Legge, cioè commettere un reato. Diversa invece è la disobbedienza civile, cioè quando si reputa una Legge Ingiusta, si contesta o subisce e si portano i danni in tribunale) e chiedere di metterla nel FSE alla voce 99 ALTRO. Adesso poi hanno tirato fuori la REVOCA (=rifiutare un atto precedentemente firmato, in questo caso il consenso al quale comunque deve seguire il rifiuto), senza aver firmato l’atto da revocare, piuttosto che andare sul semplice e consentito, cioè MANIFESTARE IL DIRITTO AL RIFIUTO SULLE DISPOSIZIONI DI LEGGE 219/2017.
In Italia esiste il libero arbitrio, quindi potete scegliere come muovervi, ma l’esercizio del diritto va fatto correttamente ed è la Legge che ci indica la strada per farlo. Fuori da lì regna il caos e l’ignoranza. Se volete essere liberi davvero, non potete fare altro che informarvi e rendervi consapevoli, anche per capire chi vi è davvero amico e vi consiglia la giusta strada.
Alessandra Ghisla
Consulente con studi di Diritti Naturali dell’Essere Umano e
tecniche di difesa in Autotutela del Cittadino Italiano
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Di Franco Remondina
