INSURREZIONE ARMATA?

La questione della nave da guerra Diciotti, come raccontato, è questa:

LE ISTITUZIONI STANNO AGENDO NEL RISPETTO DELLE LEGGI?

Quando mai si è visto un simile comportamento?

Il comandante di una nave da guerra che disobbedisce agli ordini del Ministro dell’Interno, è un atto di sedizione!

Essendo a capo di una nave da guerra, su cui ci sono cannoni, mitragliatrici, proiettili, diventa sedizione armata.

Una INSURREZIONE ARMATA.

Cosa prevede il codice militare di pace?

Capo I
DELLA DISOBBEDIENZA.

Art. 173. Nozione del reato e circostanza aggravante.

Il militare, che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine attinente al servizio o alla disciplina, intimatogli da un superiore, è punito con la reclusione militare fino a un anno.
Se il fatto è commesso in servizio, ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile, la reclusione militare è da sei mesi a un anno; e può estendersi fino a cinque anni, se il fatto è commesso in occasione d’incendio o epidemia o in altra circostanza di grave pericolo.

Capo II
DELLA RIVOLTA, DELL’AMMUTINAMENTO
E DELLA SEDIZIONE MILITARE.

Art. 174. Rivolta.

Sono puniti con la reclusione militare da tre a quindici anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o più:

  1. mentre sono in servizio armato, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;
  2. prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all’ordine di deporle, intimato da un loro superiore;
  3. abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell’ordine, fatta da un loro superiore.

 

La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è della reclusione militare non inferiore a quindici anni.
La condanna importa la rimozione.

Art. 175. Ammutinamento.

Fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, sono puniti con la reclusione militare da sei mesi a tre anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o più:

  1. rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;
  2. persistono nel presentare, a voce o per iscritto, una domanda, un esposto o un reclamo.

 

La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto l’ammutinamento è della reclusione militare da uno a cinque anni.
Se il fatto ha carattere di particolare gravità per il numero dei colpevoli o per i motivi che lo hanno determinato, ovvero se è commesso in circostanze di pericolo a bordo di una nave o di un aeromobile, le pene suddette sono aumentate dalla metà a due terzi.
La condanna importa la rimozione.
Se il colpevole cede alla prima intimazione, si applica la reclusione militare fino a sei mesi, tranne che abbia promosso, organizzato o diretto l’ammutinamento, nel qual caso la pena è della reclusione militare fino a un anno.

Art. 176. Provocazione del superiore.

Quando alcuno dei reati preveduti dai due articoli precedenti è commesso nello stato d’ira determinato dal fatto ingiusto del superiore, consistente in una violenza o altra grave offesa verso l’inferiore, e subito dopo di essa, le pene ivi stabilite sono diminuite da un terzo alla metà.

Art. 177. Omesso rapporto.

Il militare, che, sebbene non presente ad alcuno dei fatti enunciati negli articoli 174 e 175, omette di farne rapporto ai superiori appena ne abbia avuto notizia, è punito con la reclusione militare fino a un anno.
Se il colpevole è un ufficiale, la reclusione militare è da uno a due anni.

Art. 178. Accordo a fine di commettere rivolta o ammutinamento.

Quando quattro o più militari si accordano a fine di commettere alcuno dei reati di rivolta o ammutinamento preveduti dagli articoli precedenti, coloro che partecipano all’accordo sono puniti, se il reato non è commesso, con la pena stabilita per il reato stesso, diminuita da un terzo alla metà.

Forse il comandante della Diciotti non conosce la Legge?

I poteri e le competenze del ministro dell’Interno

Il ministro dell’Interno è responsabile della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ed è l’autorità nazionale di pubblica sicurezza. Coordina i compiti e le attività delle forze di polizia esercitando la funzione di direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica. È il ministro dell’Interno, quindi, che definisce le politiche di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, adottando atti e provvedimenti. Disciplinano competenze e funzioni del ministero e del ministro la legge n. 121 del 1981, sul “Nuovo ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza”, che descrive le attribuzioni del ministero e del suo titolare, il decreto legislativo n. 300 del 1999, e il decreto del presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398. Il ministro dell’Interno emana ogni anno una direttiva generale che definisce priorità politiche e obiettivi in coerenza con il programma del suo governo.

Ok? Questa è la legge 121:

Fai clic per accedere a Legge_121_1_Aprile_1981.pdf

Il decreto n 300 dice al capo 14:

1. Al ministero dell’interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile e politiche di protezione civile, poteri di ordinanza in materia di protezione civile, tutela dei diritti civili, cittadinanza immigrazione, asilo, soccorso pubblico, prevenzione incendi.

2. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull’anagrafe e attivita’ di collaborazione con gli enti locali;
b) tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forze di polizia;
c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di governo sul territorio;
d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo.

3. Il ministero svolge attraverso il corpo nazionale dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnati dalla normativa vigente, ad eccezione di quelli attribuiti all’agenzia di protezione civile, ai sensi del Capo IV del Titolo V del presente decreto legislativo.

Insomma… La magistratura si inventa un reato che non esiste?

Infatti: Il comandante della Diciotti, SA DI AVER COMMESSO UN ATTO DI INSUBORDINAZIONE ARMATA!

In questo senso le dichiarazioni a La Verità: https://www.laverita.info/quante-panzane-sulla-mia-nave-diciotti-2598465213.html

Un sistema, quello messo in piedi dalla sinistra e da Berlusconi, capace solo di dire “CE LO CHIEDE LA UE”…

MAI, RIPETO, MAI CHE VALESSE UNA VOLTA: CE LO CHIEDE L?ITALIA.

Siamo noi l’Italia! 

Loro sono gli altri, FINALMENTE!

Di Franco Remondina

2 risposte a “INSURREZIONE ARMATA?”

  1. Peccato che in quei tempi il capo delle forze armate fosse però tale Mattarella Sergio(chi?). Non lo fosse stato avremmo fatto prima.

  2. Certo che una nave militare, peraltro in consegna, che diventa luogo di andirivieni di chicchessia, curiosi, ex ministri, sindacalisti… tutto sembra, fuorché tale.
    Avranno pure venduto i biglietti?
    C’è l’opzione “visita guidata” o ti devi arrangiare?
    Non chiamatela Diciotti, meglio Don Ciotti (di storico lapsus).

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