Registrare sempre ogni incontro con pediatri e medici vaccinatori? La legge dice che si può!

AVVIO INDAGINE DISCIPLINARE SANITARI: RIFIUTO DEL DISSENSO – Forum – Tutela del Diritto Soggettivo

COME CHIEDERE UNA “RICHIESTA DI AVVIO PROCEDIMENTO SANZIONATORIO” SIA PER GRAVI ATTEGGIAMENTI DISCIPLINARI CHE PER VIOLAZIONI DEL CODICE PENALE

Il dipendente sanitario, in particolare chi svolge attività a contatto con il pubblico, è tenuto ad esporre in modo visibile un cartellino identificativo o una targa che riporti il suo nome e cognome. Se non ci fossero, su richiesta del cittadino, l’obbligo di identificazione è sancito da disposizioni normative e dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, dato che la responsabilità civile e penale è sempre personale. Oltre all’identificazione, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici stabilisce altri doveri nei rapporti con il pubblico, come la correttezza, la cortesia e la disponibilità. 

COME FARE:

  • REGISTRARE SEMPRE OGNI INCONTRO (MEDICO CURANTE, PEDIATRA, MEDICO DI BASE, PERSONALE SANITARIO) perchè il cittadino può registrare qualsiasi cosa lo riguardi ma gli è VIETATO riprodurre a terzi o renderlo pubblico senza consenso della controparte. Può essere invece trascritta la registrazione e portata come prova sia per una denuncia che un’indagine disciplinare.
  • CHIEDERE SEMPRE LE GENERALITA’ CON CHI SI STA PARLANDO
  • CHIEDERE CHE OGNI DECISIONE VENGA MESSA PER ISCRITTO (si può usare anche la e-mail in questo caso)

NEL CASO SI RISCONTRINO DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE COMPORTAMENTALE/DISCIPLINARE/PENALE si può fare RICHIESTA DI AVVIO INDAGINE DISCIPLINARE. A CHI RICHIEDERLA:

Il responsabile disciplinare è la Direzione Aziendale, in particolare il Direttore Generale, che ha il compito di vigilare sull’operato dei dipendenti e di avviare procedimenti disciplinari in caso di violazioni del codice etico o di altre disposizioni ma spesso le indagini preliminari e la gestione dei procedimenti vengono delegate ad altri uffici, come il Servizio Risorse Umane o l’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD).  Le ASL/AUSL/ASP/ASM/ATS/AST come le Aziende Ospedaliere fanno a capo al DISTRETTO SANITARIO, dove risiede il DIRETTORE GENERALE ed il DIRETTORE SANITARIO. Con una breve ricerca troverete sia la PEC (ufficio URP) che l’e-mail istituzionale sia del Direttore Generale che del Responsabile UPD, anche se basta inviare la PEC o RACCOMANDATA A/R all’ufficio UPR o Protocollo e verrà consegnata negli uffici richiamati. 

Per un dipendente sanitario iscritto all’ORDINE di appartenenza è possibile chiedere l’avvio indagine disciplinare anche alla Commissione dell’Ordine (Presidente) ma si basa su VIOLAZIONI DEL CODICE DEONTOLOGICO (<— FNOMCeO)<— qui per MMG e PLS che gestiremo in un altro post specifico.

FORMAT

MEDICO VACCINATORE ASL CHE RIFIUTA DI REDIGERE IL DISSENSO INFORMATO

Al Direttore Generale dott.

Al Responsabile dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD)

Distretto Sanitario di

[Indirizzo – PEC o e-mail istituzionale]

Oggetto: Segnalazione per avvio di procedimento disciplinare nei confronti del Dott. [Nome e Cognome] 

Il sottoscritto  xxxxxx nato a xxxxxx il 00/00/1900 (C.F.xxxxxxxxxxx ) e la sottoscritta xxxxxx nata a xxxxxx il 00/00/1900 (C.F.xxxxxxxxxxx ) personalmente ed in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore xxxxxxxx, nato il 00/00/2020 a xxxxxx (xx), C.F. xxxxxxxxxxxx residente in Via xxxxxx nr.00 a xxxxxx (xx)

ESPONGONO QUANTO SEGUE

In data [indicare la data], ci siamo recati al Presidio Vaccinale presso l’ASL di xxxxxxx per chiedere un piano di rientro alle vaccinazione, in base al PNPV ed alla disponibilità dei farmaci acquistati, per il minore in questione. Seppur consapevoli dell’obbligo di Legge e di accertamento su Legge 119/2017, durante il colloquio informativo con il medico curante, Dott. [Nome e Cognome], abbiamo manifestato la nostra volontà di rifiutare il trattamento sanitario proposto, chiedendo che tale decisione fosse riportata formalmente per iscritto nel modulo di dissenso informato, in mancanza della cartella clinica del minore. Spetta al medico curante recepire correttamente il consenso (accettazione) od il dissenso (rifiuto) di qualsiasi atto medico, come lo sono anche le vaccinazioni.  Modulo del DISSENSO INFORMATO in possesso ed utilizzato dalle ASL stesse, come previsto dall’art. 1, comma 5, della Legge 22 dicembre 2017, n. 219 (“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”). Abbiamo anche portato il modulo del DISSENSO INFORMATO “Nazionale”, redatto dalle Società Italiane di Pediatria SIPPS e FIMP in allegato, anche per permettere la stesura a mano libera. Il DIRITTO AL RIFIUTO può essere documentato anche al di fuori di modulo pre stampato. 

Il Dott. [Cognome], tuttavia, ha rifiutato di redigere e sottoscrivere il modulo di dissenso, affermando [riportare, se possibile, le parole o le motivazioni addotte dal medico, es. “non intendo firmare atti di dissenso” / “non è necessario scrivere nulla” / “la legge non lo prevede”ecc.ecc.].

A causa di tale comportamento, il nostro DIRITTO A RIFIUTARE QUALSIASI ATTO MEDICO, VACCINI COMPRESI è stato impedito con possibile pregiudizio per i nostri diritti fondamentali alla libera autodeterminazione ed alla corretta documentazione sanitaria. La scelta genitoriale deve essere rispettata, oltretutto perché non si può parlare di INCURIA in assenza del rifiuto a cure urgenti e salvavita. Il DISSENSO crea l’oggettivo impedimento sull’obbligo vaccinale, quindi REGOLARIZZA il minore con gli adempimenti della Legge 119/2017. Il DISSENSO sarebbe poi dovuto essere caricato nel libretto vaccinale sul FSE alla voce 06 – DISSENSO DEFINITIVO, per essere così universalmente riconosciuto dagli altri uffici che si occupano della questione, tipo quello che effettua lo scambio dati con le scuole entro il 10 marzo dall’iscrizione (art. 3-bis della L. 119/2017) o quello che ha preso in carico l’atto amministrativo sanzionatorio.

CONSIDERATO CHE

Ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 165/2001 e dell’art. 13 del CCNL Dirigenza medica, il medico ha il dovere di:

  • rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti, conformi a Legge, all’attività di servizio;
  • mantenere un comportamento corretto verso l’utenza;
  • adempiere agli obblighi di documentazione sanitaria.

La deontologia medica rafforza ulteriormente l’obbligo giuridico con un dovere etico:

  • Art. 35 – Acquisizione del consenso: “Il medico non intraprende attività diagnostica o terapeutica senza l’acquisizione del consenso informato.” e “L’acquisizione del consenso informato o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, “non delegabile”.
  • Art. 36 – Rifiuto del paziente: “Il medico, se il paziente rifiuta le cure proposte, deve esplicitamente documentare tale volontà e desistere dal trattamento, salvo i casi previsti dalla legge.”

Quindi il medico non solo deve rispettare il rifiuto, ma deve documentarlo per iscritto. Redigere il DISSENSO INFORMATO non è facoltativo ma un obbligo legale e professionale. La documentazione serve a tutelare sia il paziente, che vede garantito il proprio diritto, sia il medico, che risulta esente da responsabilità in caso di esiti negativi legati al rifiuto delle cure.

Il rifiuto di redigere un atto dovuto (come il dissenso informato) può configurare anche una violazione del Codice Penale e per questo può essere prevista una denuncia/querela presso la Procura:

Inadempimento dei doveri d’ufficio con violazione del 328 c.p.;

Rifiuto di atti d’ufficio se nega di redigere il dissenso informato (art. 55-quater, comma 1, lett. b, D.lgs. 165/2001, art. 328 del codice penale).

Falsità ideologica in atto pubblico se nega la possibilità di un dissenso informato con violazione dell’art. 479 del c.p.

Interruzione di pubblico servizio con violazione dell’art. 340 c.p.

Segnalando poi la colpa grave nel momento che al Medico in questione è stata spiegata la normativa vigente. Anziché documentarsi ha voluto omettere la questione.

TENUTO CHE

La Legge 219 del 2017 con art.1: “3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonchè riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole (MANDATO SANITARIO). Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l’eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico”. 

Ma oltre che essere un obbligo per il medico a dare le dovute informazioni, a prescindere da quelle il cittadino ha comunque diritto a: “Art. 1 comma 5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte […], qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso (vuol dire TUTTI gli atti medici come i vaccini, il tampone, il green pass ma anche un protocollo come tachipirina e vigile attesa) OMISS Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Ferma restando la possibilita’ per il paziente di modificare la propria volonta’, l’accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico”. Perchè il rifiuto va annotato nella cartella clinica, la quale poi viene caricata nel FSE senza consenso del paziente per via della digitalizzazione della stessa? Perchè l’atto medico è inteso come CURA e non prevenzione, quindi il consenso che il dissenso si manifesta in determina condizioni (ricovero PS od ospedale, visita specialistica, intervento chirurgico), cioè dove prevista una cartella clinica e dove vengono elencati i vari trattamenti/esami/interventi sul paziente. Però essendo previsto un consenso/dissenso su QUALSIASI ATTO MEDICO ci rientrano anche le vaccinazioni ed, in assenza di cartella clinica, deve essere usato il DISSENSO INFORMATO.

Per essere LIBERO il consenso/dissenso deve pertanto essere esente da vizi, coercizioni, inganni, errori, pressione psicologica al fine di influenzare la volontà del paziente e l’obbligo coatto, l’esclusione scolastica e la sanzione amministrativa, NON possono essere accettati. Il medico nel rapporto con il cittadino deve improntare la propria attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona. E’ un dovere proprio di chi prescrive ed effettua la prestazione sanitaria acquisire personalmente il consenso/dissenso informato. Il medico è obbligato a rispettare la volontà del paziente, senza indagarne le motivazioni. Oltretutto la 219/2017 non è una semplice Legge e non c’è nessuna Legge che possa abrogarla visto derivi direttamente dal riconoscimento dei Diritti Naturali dell’Uomo, voluta dal codice di Norimberga, passando dal codice deontologico medico e dalla ratifica del trattato di Oviedo con Legge 145/2001. Riportata nella Costituzione europea art. 63-II nel 2004 (Art. 3 Carta di Niza), diventa la DISPOSIZIONE DI LEGGE dell’art. 32 della Costituzione. Per cui se negli anni 2000 si poteva ancora parlare di vaccinazioni coatte con disposizioni di Legge Statale sia pediatriche che per alcune categorie lavorative come requisiti contrattuali discrezionali sulla mansione lavorativa, la giurisprudenza, con l’inserimento del consenso informato, toglie l’obbligo di Stato e mette al primo posto l’autodeterminazione del paziente, ricordando che il medico non può proseguire il trattamento senza consenso. Il medico curante è obbligato a redigere il dissenso informato perché ciò discende da un preciso obbligo di legge (art. 1, comma 5, L. 219/2017), oltre che da doveri deontologici e professionali.

La Corte di Cassazione in merito all’onere dell’acquisizione del consenso informato previsto dalla legge n.219/2017,  ha stabilito che è un dovere proprio di chi prescrive ed effettua la prestazione sanitaria acquisire personalmente il consenso/dissenso informato, il medico in rapporto alla responsabilità specifica di propria diretta competenza dell’intervento proposto. (Cass.sez Civile III° n.29709/2019, n.28985/2019 e ord.n.16892/2019). Ai sensi dell’art. 27 del codice penale la responsabilità è personale. Quindi non può essere delegato a terzi un compito proprio preliminare alla propria prestazione, come è l’acquisizione del consenso/dissenso informato per un atto medico. Il suo rifiuto rappresenta una violazione del diritto fondamentale del paziente e un inadempimento disciplinarmente rilevante.

SI CHIEDE

che l’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari valuti i fatti sopra esposti e, ricorrendone i presupposti, avvii il procedimento disciplinare nei confronti del Dott. [Nome e Cognome], Dirigente Medico presso [U.O. o Reparto], per il rifiuto di adempiere all’obbligo di redigere il modulo di dissenso informato e di inserirlo nel FSE.

Si chiede altresì di essere informato/a sugli esiti dell’istruttoria, ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza e accesso civico. L’UPD è tenuto a protocollare e valutare la segnalazione, ad avvisare se è stato avviato un procedimento disciplinare oppure se la segnalazione è stata archiviata per mancanza di elementi o competenza, fino a conoscere l’eventuale sanzione disciplinare applicata.

Data: ____________

Firma: 

_____________________________

_____________________________

Allegati:

  • Documenti Identità
  • Format DISSENSO INFORMATO “nazionale” SIPPS e FIMP —-> Scaricabile QUI
  • Consulenza OBBLIGO VACCINALE E CONSENSO INFORMATO —-> Scaricabile QUI

SOLLECITO DOPO 30 GIORNI

Se la richiesta resta disattesa vanno chieste motivazioni, oltretutto perchè si innesca sia il RIFIUTO D’ATTI D’UFFICIO da parte dell’UPD ma anche la complicità con il Medico da indagare. Si rimanda PEC ma richiamando la PEC già inviata, questo per non creare un nuovo ATTO D’UFFICIO.

FORMAT SOLLECITO

Spettabile Direttore Generale,

il giorno 00/11/2025 alle ore 14:02:59 (+0100) il messaggio “Segnalazione per avvio di procedimento disciplinare” proveniente da “mariorossi@pec.it” ed indirizzato a “PEC/E-MAIL vostra” è stato consegnato nella casella di destinazione.

Quello che rende un atto d’ufficio qualsiasi comunicazione alla Pubblica Amministrazione non è il modo di invio ma IL PROTOCOLLO ASSEGNATO all’atto stesso. Il protocollo fa fede, anche con valore giuridico, dell’effettivo ricevimento di un documento, pertanto la documentazione non registrata viene considerata giuridicamente inesistente. Con la digitalizzazione dell’intero Paese si reputa impossibile che il registro giornaliero di protocollo di questa Azienda Sanitaria non si generi quotidianamente, mediante produzione automatica, su supporto informatico, dell’elenco dei protocolli e delle informazioni ad essi connesse, registrati nell’arco di un giorno. Oppure il personale dell’Ufficio Protocollo dovrebbe controllare quotidianamente i messaggi pervenuti nella casella di posta istituzionale e, previa verifica della bontà e dell’integrità del messaggio, procede alla registrazione di protocollo. Il mancato protocollo DEVE dare motivazioni con una risposta anche nel caso di ritardo. Invece se il messaggio pervenuto sia illeggibile o incompleto, l’UP deve segnalare la circostanza al mittente, indicando che lo stesso non verrà sottoposto a protocollazione. La mancanza del protocollo non solo è un cattivo funzionamento degli organi preposti ma innesca anche una violazione del codice penale con “omissione d’atti d’ufficio”.

La SEGNALAZIONE DI UN AVVIO DISCIPLINARE non può neanche rientrare nei tempi di risposta della PA al cittadino perchè, come ben evidenziato, si trattava di una situazione che non richiedeva tempi di attesa, visto illecita ed illegittima e che andava fermata il prima possibile. A questo punto si diffida il Direttore Generale, dott. xxxxxx e lo si invita a dare motivazioni documentabili e riproducibili in ogni sede entro 5 giorni, sulle motivazioni di ritardo sia per il mancato protocollo all’atto ricevuto che per il mancato avvio della procedura disciplinare. 

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Firma: 

_____________________________

_____________________________

Fai clic per pollice in basso.0Fai clic per pollice in alto.0

Last edited on 30 Ottobre 2025, 11:37 by Alessandra Ghisla

Di Franco Remondina

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *