Aprite il video, questo è “attentato alla salute pubblica” REATO PENALE!
Dispositivo dell’art. 452 Codice penale
Fonti → Codice penale → LIBRO SECONDO – Dei delitti in particolare → Titolo VI – Dei delitti contro l’incolumità pubblica → Capo III – Dei delitti colposi di comune pericolo
Chiunque commette, per colpa [43](1), alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:
- 1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte(2);
- 2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l’ergastolo;
- 3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l’articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.
Quando sia commesso per colpa [43] alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.
E’ il 5G?
Di Franco Remondina

Non è più raggiungibile..
Un medico che fa ricoverare un paziente nel suo reparto senza l’esito finale del tampone..covid 19…e’legale la procedura?parliamo di un reparto di ortopedia