ATTENTATO ALLA SALUTE PUBBLICA!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2927081593997452&id=898078263564472?sfnsn=scwspwa&d=w&vh=e&extid=qLQYICf4VYNJauo4&d=w&vh=e

Aprite il video, questo è “attentato alla salute pubblica” REATO PENALE!

Dispositivo dell’art. 452 Codice penale

Fonti → Codice penale → LIBRO SECONDO – Dei delitti in particolare → Titolo VI – Dei delitti contro l’incolumità pubblica → Capo III – Dei delitti colposi di comune pericolo

Chiunque commette, per colpa [43](1), alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:

  1. 1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte(2);
  2. 2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l’ergastolo;
  3. 3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l’articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.

Quando sia commesso per colpa [43] alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440441442443444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto.

E’ il 5G?

Di Franco Remondina

2 risposte a “ATTENTATO ALLA SALUTE PUBBLICA!”

  1. Un medico che fa ricoverare un paziente nel suo reparto senza l’esito finale del tampone..covid 19…e’legale la procedura?parliamo di un reparto di ortopedia

Rispondi a antonio Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *