In forza di Legge!

ALT DELL’ AUTORITA’ A UN POSTO DI BLOCCO

Quello che si consiglia è di registrare tutto, dare le generalità e poi andarsene senza sottoscrivere ne firmare nulla!
NOI: Ti posso dare le mie generalità, Nome Trustee Cognome, nato il … a …, residenza o domicilio o dimora, recapito telefonico.
Al massimo esibire il documento, l’assenza non comporta reato. L’art. 651 c.p. punisce solamente chi rifiuta di declinare le proprie generalità ad un pubblico ufficiale, ma NON chi si rifiuta di documentare le stesse esibendo la carta d’identità. Tale obbligo sussiste – ai sensi degli artt. 4 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) e 294 Regolamento per l’esecuzione del TULPS (R.D. 635/1940) – solo i documenti siano richiesti a persone “pericolose o sospette”. Fonte: https://www.studiolegalemaisano.it/post/2017/09/21/non-c3-a8-sempre-obbligatorioesibire-il-documento-didentit-c3-a0-al-pubblico-ufficiale
NOI: Mi potrebbe rassicurare e mettere per iscritto che l’autocertificazione sia legale, legittima e che non violi in nessun modo: – l’ordinamento giuridico italiano; – la Costituzione Italiana; – la legge suprema dello Stato; – il Diritto Internazionale.
Dobbiamo invitare tutte le Autorità a rassicurarci, come è loro dovere, che l’azione della compilazione dell’Autocertificazione in cui invitano ad eseguire, sia legale, legittima e che non violi in nessun modo la legge.
Registrate tutto e denunciate, ne avete facoltà. Se vi conducono in caserma per denunciarvi, fatte mettere a verbale che lo stesso agente si è RIFIUTATO ad una richiesta legittima. Se non mette a VERBALE, uscite e andate in un’altra caserma e denunciate. Registrate tutto perché l’onere della prova spetta al denunciante. Agite in nome della legge, prima che sia troppo tardi.
SE L’AUTORITA’ CI INVITA O CI OBBLIGA A COMPILARE L’AUTOCERTIFICAZIONE
NOI: Mi dia un ordine in forza di autorità ed io sono pronto ad obbedire a qualsiasi cosa. Io sono lieto ad obbedire ad un ordine che mi dà in forza di autorità, obbedisco a tutto ciò che lei mi dice, mi rimetto alla sua legittima autorità.
SE L’AUTORITA’ MINACCIA DI DENUNCIARCI
NOI: Si accomodi, ne ha facoltà, se ritiene che commetto reato. Io più di rimettermi alla sua autorità non posso fare, lei mi ordina cosa fare ed io eseguo. Io la legge rispetto!
LA LEGGE NON AMMETTE IGNORANZA! Chiedere se sono sicuri che quello che stanno facendo è legale. Far presente che anche al processo di Norimberga era stato chiesto del perché obbedivano agli ordini impartiti, in quanto erano tenuti a conoscere bene la legge e soprattutto il buon senso umano, senza doversi affidare a ciò che gli veniva ordinato.
L’autocertificazione consiste nella facoltà riconosciuta ai cittadini di rappresentare alla Pubblica Amministrazione – in sostituzione di taluni certificati indicati tassativamente dalla legge (Artt. 46 e 47 del D.P.R. n 445/2000) – propri stati, fatti e qualità personali, mediante specifiche dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall’interessato. Di conseguenza, il cittadino viene esonerato dall’obbligo di allegare all’autocertificazione una fotocopia del proprio documento d’identità (o di riconoscimento per gli autodeterminati).
NOI: La legge non parla di autocertificazione, questo è un provvedimento in forza di autorità. Se lei mi dà l’ordine di fare l’autocertificazione io la compilo, obbedendo senz’altro tranquillamente, perché è giusto che sia così, lei è l’autorità. Mi ordini di fare ed io faccio. C’è un provvedimento dell’autorità, ed io sono ben lieto di rispettare se lei me lo ordina.
La Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di accettare tali autocertificazioni e dichiarazioni ed effettuare un controllo successivo alla presentazione con modalità variabili (controlli a campione, controlli a tappeto e controlli straordinari), al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato.
Art. 495 Codice penale: falsa attestazione o dichiarazione ad un Pubblico Ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.
Chiunque dichiara o attesta falsamente al Pubblico Ufficiale, in un atto pubblico, l’identità o lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione fino a tre (3) anni.
SE L’AUTORITA’ CI CONSEGNA L’AUTOCERTIFICAZIONE PER COMPILARLA
NOI: In base all’Art. 48 del D.P.R. n. 445/2000 gli interessati hanno facoltà di utilizzare il modulo predisposto, ma non l’obbligo. Io studio Diritto, soprattutto quello Internazionale, pertanto non c’è la legge che mi obbliga a fare queste autodichiarazioni, io non firmo NULLA, perché il D.P.R. n. 445/2000 non mi obbliga a presentare nessuna autocertificazione e a DICHIARARE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’.
Le Persone FISICHE, a cui tale provvedimento è stato rivolto, stanno, dunque attenendosi, sostanzialmente alle restrizioni di un DPCM, provvedimento per sua natura, di carattere, puramente amministrativo, NON AVENTE FORZA DI LEGGE.
A proposito di responsabilità che deve essere, per legge, sempre individuata, se è vero come è vero, che non può essere riconducibile, alla autorità che emette, è imputabile, di conseguenza, a coloro che recepiscono.
Il Pubblico Ufficiale non metterà mai per iscritto che tutto sia legale e che non violi la legge, perché agisce in base ad una normativa in forza di autorità per di più non avente forza di legge.
Il Pubblico Ufficiale non avendo avuto la firma, minaccia di denuncia la persona che gli ha chiesto rassicurazioni sulla legalità dell’autocertificazione.
I DIRITTI fondamentali previsti e disciplinati dalla COSTITUZIONE ITALIANA sono a rischio, meritano il giusto inquadramento giuridico, perché si garantisca realmente l’INTERESSE PUBBLICO secondo quanto previsto dalla legge e non contro la legge.
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=pET_17XguiI&feature=youtu.be
SE LA PATTUGLIA VI MULTA
Fatte una dichiarazione unica semplice
NOI: mi stavo spostando per il mio stretto necessario alle mie esigenze personali.
Date i vostri dati, vi fatte multare, fatte apporre a verbale che voi vi stavate spostando per il vostro stretto necessario alle vostre esigenze personali. A questo punto ci facciamo consegnare il verbale, non firmiamo nulla, esattamente come quando ci fanno una multa, è identico. Possiamo fare in autotutela, sempre nei confronti del Prefetto, facendo chiaramente riferimento al fatto di specificare perché si è stati multati se in nessuna parte del Decreto Legge viene indicato che non ci si può spostare nemmeno per le esigenze strettamente personali e quindi, oltretutto, che non c’è nemmeno un limite di distanza, a meno che il Prefetto non ordini per esempio: “visto la pandemia, visto ancora il problema del Covid19, non ci si può spostare più di 500 m da casa, salvo per recarsi al supermercato per fare la spesa”, perché questo non lo può limitare. Non c’è scritto da nessuna parte nel D.L. che non si può portare a spasso il cane, che non si può andare a fare jogging, che bisogna denunciare i vicini se escono, che non si può portare i figli al parco, che non si può fare la scorrazzata magari un pic-nic nel bosco, non c’è scritto nulla di tutto questo.
Quindi NON è vero che abbiamo le nostre libertà personali chiuse, ristrette, limitate, costrette e compresse. NON è accaduto nulla di tutto questo. L’Art. 16 della Costituzione, che viene indicato nel D.L., dice che per motivi di legge praticamente si possono fare determinate cose per motivi di salute, anche gli spostamenti. Ma c’è scritto anche che comunque nessuna legge può violare praticamente i Diritti della persona umana. Quindi, fate attenzione a quello che è scritto nel D.L. del 25/03/2020, prendetevelo, spulciatevelo tutto, leggetevelo tutto per bene, dovete diventare super esperti su quello, perché dal momento che vi faranno una multa (fregatevene), prendetevi la multa e poi dopo praticamente scriverete al Prefetto, perché il principio al contradittorio è sempre valido ed esiste sempre comunque in ogni momento. Nel diritto al contradittorio è garantista ed è garantito nella Costituzione ed è garantito in ogni momento e non viene mai diminuito come diritto.
USCITE, USCITE, USCITE
Uscite, mantenete le distanze di sicurezza, fattelo in piena responsabilità, stiamo attenti magari a non frequentare posti affollati ma USCITE, USCITE, USCITE. E poi ci penseremo nelle sedi opportune a distruggergli completamente l’ultimo D.L. che hanno fatto e che pensano con quello di bloccare le libertà di ognuno di noi e non possono farlo.

Le autorità devono attenersi alla legge e non sostituirsi al legislatore, dicendo cosa fare e cosa non fare. Le autorità, i vigili urbani, la polizia, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, così come i sindaci e i vari presidenti di regione NON SONO UNA FONTE DI DIRITTO.
C’è una legge valevole per tutti.

COS’È UN DECRETO MINISTERIALE
Un decreto ministeriale (D.M.), nell’ordinamento giuridico italiano, è un ATTO AMMINISTRATIVO emanato da un ministro nell’ambito delle materie di competenza del suo dicastero. Quando questo tipo di atto è emanato dal presidente del Consiglio dei ministri prende la denominazione di decreto del presidente del Consiglio dei ministri (d.p.C.m.). …. Il decreto ministeriale non costituisce una fonte del diritto autonoma, bensì la veste formale spesso attribuita ad una fonte secondaria (regolamento), qualora essa venga emanata da un Ministro nell’ambito della competenza del suo dicastero. [1] Attualmente, il potere regolamentare attribuito al Governo è disciplinato dall’art. 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400. Essa costituisce la fonte attributiva di detto potere che, sulla base del sistema delle fonti disciplinato dalla Costituzione, non può essere esercitato in difetto di una specifica attribuzione di rango primario (ossia di legge ordinaria) [1]. I regolamenti emanati nella veste di decreti ministeriali non possono quindi derogare, quanto al contenuto, né alla Costituzione, né alle leggi ordinarie sovraordinate. Per identico motivo, le norme regolamentari non possono avere ad oggetto incriminazioni penali, stante la riserva assoluta di legge che vige in detta materia (Art. 25 della Costituzione) [1]. …. Il decreto ministeriale, quindi, è di solito generale e astratto, in quanto pone norme tecniche di dettaglio, o generiche ma relative ad uno specifico argomento, finalizzate all’attuazione di una data norma di legge. …. È sempre prescritto dalla legge, che dopo aver delineato i principi fondamentali di una data materia (ad esempio, la classificazione delle strade), ne affida l’esatta definizione tecnica ed attuazione al ministro competente, che la effettua con proprio decreto. Sotto questo aspetto, il decreto ministeriale non va però confuso con il decreto legislativo, che è invece un atto avente forza di legge emanato dal Governo nel suo insieme a seguito di una legge di delega parlamentare.

Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_ministeriale

Il d.p.C.m. fino a che non viene ratificato e convertito in legge dalle camere è pur sempre un DPCM. Ciò che incide sulla valenza e applicabilità di un Decreto ministeriale emanato d’urgenza su questioni che rivestono materia di legge ordinaria, deve rispettare il dettato dell’Art. 77 della Costituzione, cioè deve essere presentato alle camere per l’approvazione il giorno stesso dell’emanazione, e le camere, anche a parlamento sciolto si devono riunire entro 5 giorni per la discussione.

In ogni caso tutti gli atti di questo, come di quelli precedenti, il governo non ha alcuna legittimazione costituzionale. La Corte costituzionale pronuncia n. 1/2014, di conseguenza tutti i provvedimenti emanati non hanno FORZA di LEGGE ma FORZA di AUTORITÀ. • Forza di LEGGE: la esercita in autonomia un Pubblico Ufficiale, ma deve poi essere convalidata entro 48 ore da un procuratore pena la decadenza; • Forza di AUTORITÀ: avviene in virtù di una legge esistente.
Ricordate che comunque qualsiasi cosa fanno, in base al principio del contraddittorio, nessun soggetto può “subire” una statuizione del giudice se non è stato regolarmente citato in giudizio o non ha comunque avuto la possibilità di partecipare al processo per far valere le proprie ragioni. L’Art. 111 della Costituzione cita che “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.” Tale disposizione, garantisce il giusto processo e il diritto di difesa delle parti, che nel testo costituzionale si affianca quello dell’imparzialità e della terzietà del giudice.

Fino al 25/03/2020, non vi era alcun DECRETO LEGGE che supportava e sosteneva il DPCM. Pertanto, il tutto era riconducibile solo ed esclusivamente ad atti amministrativi e basta, senza alcuna forza di legge. Suppongo sia a causa di tale motivo la rimozione di ogni riferimento a precedenti incriminazioni penali, in quanto insostenibili. E proprio a fronte di questo, visti i papocchi precedenti, è stato partorito in fretta e furia un fresco D.L., firmato dal P.D.R., quindi, adesso, abbiamo un D.L. n. 19, emanato dal P.D.R. al 25/03/2020.

Il decreto-legge deve essere deliberato dal Consiglio dei ministri, emanato dal Presidente della Repubblica e immediatamente pubblicato sulla G.U (fatto). Il giorno stesso della pubblicazione deve essere presentato alle Camere, che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni: infatti la conversione del decreto-legge rientra tra i poteri delle Camere in regime di “prorogatio”. Presentato il decreto-legge, il Governo chiede al Parlamento di produrre la legge di conversione, per cui il decreto-legge viene presentato come allegato di un disegno di legge. … I decreti-legge, se non convertiti in legge entro 60 giorni, perdono efficacia sin dall’inizio. La perdita di efficacia del decreto-legge è chiamata “decadenza”, che travolge tutti gli effetti prodotti dal decretolegge. Quando il decreto entra in vigore, esso è pienamente efficace e va applicato; ma se decade, tutto ciò che si è compiuto in forza di esso è come se fosse stato compiuto senza una base legale. Tutti gli effetti prodotti vanno eliminati perché costituiscono, una volta persa la base legale, degli illeciti.

Adesso fermiamoci qui: rileggere l’ultima frase e… collegare con quanto evidenziato nel video del fermato a Somma L. https://t.me/c/1484179847/15901

Oltre a quanto già fatto notare, e cioè che tale legge, come tutte le precedenti, non abbia alcun valore giuridico in quanto perfettamente valida ma ancora non applicata la sentenza della Consulta 01/2014, aggiungo che le premesse in prologo del decreto siano completamente prive di fondamento e contro gli articoli della costituzione. E vado a dimostrarlo. Non c’è nessuna dichiarazione ufficiale del WHO di pandemia, ma solo l’opinione di un dirigente. I dati dei morti di Covid-19 sono da prendere non da un organismo esterno al paese che emette eventuali provvedimenti, quale il WHO, ma da istituzioni apposite interne come ISS o Protezione Civile, i quali parlano, dati alla mano, di un numero bassissimo di deceduti per Covid-19, inutilizzabile per una dichiarazione di Pandemia, ma nemmeno Epidemia, ma nemmeno Pericolosità. Pertanto, secondo quanto esposto, non vi sono né i presupposti né fondamenti per tale legge e il P.D.R. e tutto l’organico istituzionale coinvolto risultano totalmente responsabili di palesi falsità e di evidente tradimento costituzionale.
IN CASO DI FERMO, DA PARTE DELLE FORZE DELL’ORDINE

NON FIRMATE NESSUNA AUTOCERTIFICAZIONE, ne ammettete delle colpe che non avete, NON AVETE COMMESSO NESSUN TIPO DI REATO.
Citare gli articoli della COSTITUZIONE: • Articolo 13 – La libertà personale è inviolabile. • Articolo 16 – Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, … • Articolo 25 – Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. (irretroattività) IL DECRETO CONTE NON È UNA LEGGE! • Articolo 27 – L’ imputato (presunto), (quindi ogni cittadino), non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. (Perciò fino al terzo grado di giudizio. Presunzione di innocenza! Non possono farci un processo per strada, né tanto meno delle ammende o multe senza una sentenza del giudice). • Articolo 29 – La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. (Libertà della comunità famigliare, unità famigliare riconoscitiva dalla costituzione. Nessuno può fermarci per strada, perché stiamo andando dalla nostra famiglia). • Articolo 32 – Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana; • Articolo 77 – Il Governo non può, senza delegazione delle Camere [76], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. … I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

Il diritto di resistenza all’oppressione, a ordini ingiusti e ingiustizie è un diritto riconosciuto dalla giurisprudenza internazionale, dalla dottrina e da alcune dichiarazioni e costituzioni. La Costituzione italiana non lo nomina ma la dottrina giuridica lo ritiene comunque tra i diritti implicitamente protetti dagli articoli 2, 11, 52, 54, e da leggi ordinarie e militari. ———————————————————
DIRITTO ALLA RISERVATEZZA SULLO Stato di SALUTE PERSONALE
Questo fondamentale concetto è stato poi riportato ed espanso in vari accordi internazionali, come ad esempio quello della Convenzione di Schengen, ed anche nell’Art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che così recita: • Articolo 8 – Protezione dei dati di carattere personale 1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica. 3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente.

Di Franco Remondina

11 risposte a “In forza di Legge!”

  1. Mi pare complicato. Se vogliamo essere efficaci interpelliamo Paolo Maddalena già vicepresidente della corte costituzionale, persona in grado di indirizzare correttamente la nostra risposta senza avventurose elecubrazioni accademiche.

    1. ciao Almeris, spero che tu sia l’ Almeris che ho conosciuto in gioventù , sono Sabrina, la figlia di Umberto, se per caso leggessi questo mio messaggio mi farebbe molto piacere sentirti.
      un caro abbraccio
      Sabrina

  2. Ringrazio per la spiegazione ,ne terrò conto ,in quanto sono stato fermato dai carabinieri,che mi hanno fatto l’autocertificazione e poi il verbale,perchè ero al mare a raccogliere dell’acqua di mare che uso per rinforzare le difese immunitarie per me e la mia famiglia,alla stregua di un prodotto medicinale naturale.Ero solo in riva al mare.Ho firmato il l’autocertificazione dichiarando che stavo provvedendo alla salute mia e della mia famiglia.Non è bastato,mi hanno fatto il verbale nel quale ho dichiarato che in qualità di essere umano in carne ossa sangue e spirito non ero d’accordo con la creazione e la gestione di questa pseudo-pandemia.Adesso elaborerò la richiesta al prefetto.

  3. NON C’E’ LA POSSIBILITA’ DI RIUNIRE TUTTI QUELLI CHE INCAPPANO IN MULTE O VERBALI A CAUSA DI QUESTE RESTRIZIONI, DI RIUNIRSI PER UNA DIFESA LEGALE COMUNE?
    CASI SINGOLI RIMANGONO TALI, CASI MESSI INSIEME DIVENTANO “UN CASO” E QUI IN QUALCHE MODO BISOGNA REAGIRE IN GRUPPO, SINGOLARMENTE NON SO COSA POSSA CAMBIARE IN QUESTO MECCANISMO DEL TERRORE CHE E’ STATO MESSO IN ATTO. CORDIALMENTE CLAUDIO GUSTINCIC

  4. Scusa ma a me risulta su FORZA DI LEGGE o FORZA DI AUTORITA’ il contrario di quanto è qui scritto. Cioè:

    Le forze dell’ordine possono agire solo in 3 casi:
    1- Fragranza di reato (si sta commettendo un reato)
    2- Forza di legge (c’è una legge da far rispettare)
    3- Forza d’autorità (cioè ti devono dare un ordine scritto)

    Credo che nell’articolo ci sia un piccolo errore.

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